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Statuto SINFO CLACS CISL

Articolo 1 - Introduzioni e premesse

Si costituisce l'associazione sindacale denominata "SINDACATO DELL’INFORMAZIONE – CLACS - CISL” con lo scopo d’organizzare sindacalmente gli operatori dell’informazione, della piccola editoria, della comunicazione e del web che svolgono attività in forma autonoma. L'associazione non ha fini di lucro ed aderisce alla CISL attraverso la FEDERAZIONE CLACS. Per quanto non previsto nel presente statuto vengono utilizzate le disposizioni presenti negli statuti della FEDERAZIONE CLACS-CISL e della CISL.

Articolo 2 - Obiettivi dell'associazione

L'associazione si propone i seguenti obiettivi :

a) Tutelare sindacalmente le professioni autonome dell’informazione, della piccola editoria, della comunicazione e del web;

b) Promuovere, tutelare, difendere il pluralismo dell’informazione in Italia;

c) Valorizzare con pari dignità e senza alcuna discriminazione tutte le diverse professionalità;

d) Promuovere servizi e convenzioni che aiutino gli associati nella loro attività professionale seguendo il principio di sussidiarietà;

e) Favorire ricerca, studi, formazione.

Per perseguire i fini sociali l’associazione potrà avere partecipazioni in società, consorzi o in altri enti pubblici e privati.

Articolo 3 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono: Congresso, Consiglio Generale, Comitato Esecutivo, Segreteria, Segretario Generale. Gli organi dell’associazione deliberano a maggioranza semplice, salvo nei casi previsti dallo statuto.

Articolo 4 - Congresso

Il congresso è il massimo organo deliberativo dell'associazione. Esso viene convocato dal segretario generale, in maniera ordinaria ogni quattro anni, in maniera straordinaria con delibera dei due terzi del Consiglio Generale. Le modalità di convocazione del congresso vengono stabilite dal consiglio generale attraverso regolamento congressuale. Le decisioni deliberate dal congresso sono vincolanti per tutti gli altri organi dell’associazione. Il presente statuto impone una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Articolo 5 - Consiglio generale

Il consiglio generale è l'organo deliberativo dell'associazione secondo solo al congresso. Viene eletto dal congresso. Il consiglio generale viene convocato dal segretario generale: - di propria iniziativa; - su richiesta della metà dei componenti della segreteria; - su richiesta di un terzo dei membri del consiglio generale. Il consiglio generale ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli di modificare lo statuto o di sciogliere l’associazione.

Articolo 6 - Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è l'organo esecutivo dell’associazione. Viene eletto dal consiglio generale. Il comitato esecutivo viene convocato dal segretario generale: - di propria iniziativa; - su richiesta della metà dei componenti della segreteria; - su richiesta di un terzo dei membri del comitato esecutivo.

Articolo 7 - Segreteria

La segreteria è l'organo di coordinamento dell'associazione. Viene eletta dal consiglio generale. La segreteria viene convocata dal segretario generale: - di propria iniziativa; - su richiesta di un componente della segreteria.

Articolo 8 - Segretario generale

Il segretario generale è il legale rappresentante dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Viene eletto dal consiglio generale.

Articolo 9 - Amministrazione e segreteria

Le funzioni di amministrazione e di segreteria sono gestite dalla segreteria. Il bilancio consuntivo dell’associazione deve essere approvato dal consiglio generale entro il 30 giugno dell’anno successivo dell’esercizio in considerazione. In tale occasione deve essere approvato anche il bilancio preventivo per l’esercizio successivo. All’interno dell’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 10 - Il regolamento

L'associazione può regolare i suoi lavori tramite un regolamento che non deve essere in contrasto con lo statuto.

Articolo - 11 Patrimonio e sussistenza dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione può derivare da: - Quote associative dei soci; - Contributi dei soci e sostenitori; - Contributi pubblici; - Collaborazioni in specifici progetti.

Articolo 12 - Scioglimento dell'associazione

L'associazione può essere sciolta attraverso delibera del congresso approvata con maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto di voto. Il patrimonio deve essere devoluto ad altre associazioni senza fine di lucro, salvo diverse disposizioni previste dalla legge.

Articolo 13 - Modifiche dello statuto

Lo statuto può essere modificato con delibera del congresso approvata con maggioranza di tre quarti degli aventi diritto di voto.

Articolo 14 - Strutture Territoriali

Nell'associazione possono nascere delle strutture territoriali a livello regionale e a livello provinciale. Le strutture territoriali godono di amplia autonomia nei limiti previsti dallo statuto e nel rispetto delle decisioni degli organi superiori dell'associazione. Gli organi territoriali hanno la stessa struttura di quelli centrali dell'associazione. Ogni livello organizzativo dell’associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

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Codice Fiscale 97700420017

Segretario Generale  328 3046950

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