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Articolo 1 -
Introduzioni e premesse
Si costituisce l'associazione sindacale
denominata "SINDACATO DELL’INFORMAZIONE – CLACS - CISL” con lo scopo
d’organizzare sindacalmente gli operatori dell’informazione, della piccola
editoria, della comunicazione e del web che svolgono attività in forma
autonoma. L'associazione non ha fini di lucro ed aderisce alla CISL
attraverso la FEDERAZIONE CLACS. Per quanto non previsto nel presente
statuto vengono utilizzate le disposizioni presenti negli statuti della
FEDERAZIONE CLACS-CISL e della CISL.
Articolo 2 - Obiettivi
dell'associazione
L'associazione si propone i seguenti obiettivi
:
a) Tutelare sindacalmente le professioni
autonome dell’informazione, della piccola editoria, della comunicazione e
del web;
b) Promuovere, tutelare, difendere il
pluralismo dell’informazione in Italia;
c) Valorizzare con pari dignità e senza alcuna
discriminazione tutte le diverse professionalità;
d) Promuovere servizi e convenzioni che
aiutino gli associati nella loro attività professionale seguendo il
principio di sussidiarietà;
e) Favorire ricerca, studi, formazione.
Per perseguire i fini sociali l’associazione
potrà avere partecipazioni in società, consorzi o in altri enti pubblici e
privati.
Articolo 3 - Organi
dell'associazione
Gli organi dell'associazione sono: Congresso,
Consiglio Generale, Comitato Esecutivo, Segreteria, Segretario Generale. Gli
organi dell’associazione deliberano a maggioranza semplice, salvo nei casi
previsti dallo statuto.
Articolo 4 - Congresso
Il congresso è il massimo organo deliberativo
dell'associazione. Esso viene convocato dal segretario generale, in maniera
ordinaria ogni quattro anni, in maniera straordinaria con delibera dei due
terzi del Consiglio Generale. Le modalità di convocazione del congresso
vengono stabilite dal consiglio generale attraverso regolamento
congressuale. Le decisioni deliberate dal congresso sono vincolanti per
tutti gli altri organi dell’associazione. Il presente statuto impone una
disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di
voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e
per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Articolo 5 - Consiglio
generale
Il consiglio generale è l'organo deliberativo
dell'associazione secondo solo al congresso. Viene eletto dal congresso. Il
consiglio generale viene convocato dal segretario generale: - di propria
iniziativa; - su richiesta della metà dei componenti della segreteria; - su
richiesta di un terzo dei membri del consiglio generale. Il consiglio
generale ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi
quelli di modificare lo statuto o di sciogliere l’associazione.
Articolo 6 - Comitato
esecutivo
Il comitato esecutivo è l'organo esecutivo
dell’associazione. Viene eletto dal consiglio generale. Il comitato
esecutivo viene convocato dal segretario generale: - di propria iniziativa;
- su richiesta della metà dei componenti della segreteria; - su richiesta di
un terzo dei membri del comitato esecutivo.
Articolo 7 - Segreteria
La segreteria è l'organo di coordinamento
dell'associazione. Viene eletta dal consiglio generale. La segreteria viene
convocata dal segretario generale: - di propria iniziativa; - su richiesta
di un componente della segreteria.
Articolo 8 - Segretario
generale
Il segretario generale è il legale
rappresentante dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Viene
eletto dal consiglio generale.
Articolo 9 -
Amministrazione e segreteria
Le funzioni di amministrazione e di segreteria
sono gestite dalla segreteria. Il bilancio consuntivo dell’associazione deve
essere approvato dal consiglio generale entro il 30 giugno dell’anno
successivo dell’esercizio in considerazione. In tale occasione deve essere
approvato anche il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.
All’interno dell’associazione è vietato distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 10 - Il
regolamento
L'associazione può regolare i suoi lavori
tramite un regolamento che non deve essere in contrasto con lo statuto.
Articolo - 11 Patrimonio
e sussistenza dell'associazione
Il patrimonio dell'associazione può derivare
da: - Quote associative dei soci; - Contributi dei soci e sostenitori; -
Contributi pubblici; - Collaborazioni in specifici progetti.
Articolo 12 -
Scioglimento dell'associazione
L'associazione può essere sciolta attraverso
delibera del congresso approvata con maggioranza dei tre quarti degli aventi
diritto di voto. Il patrimonio deve essere devoluto ad altre associazioni
senza fine di lucro, salvo diverse disposizioni previste dalla legge.
Articolo 13 - Modifiche
dello statuto
Lo statuto può essere modificato con delibera
del congresso approvata con maggioranza di tre quarti degli aventi diritto
di voto.
Articolo 14 - Strutture
Territoriali
Nell'associazione possono nascere delle
strutture territoriali a livello regionale e a livello provinciale. Le
strutture territoriali godono di amplia autonomia nei limiti previsti dallo
statuto e nel rispetto delle decisioni degli organi superiori
dell'associazione. Gli organi territoriali hanno la stessa struttura di
quelli centrali dell'associazione. Ogni livello organizzativo
dell’associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso
direttamente contratte. |